L’arbitrato

L'arbitrato

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L’arbitrato è un metodo di risoluzione alternativo delle controversie in cui le parti coinvolte, invece di rivolgersi alla giustizia ordinaria, presentano il loro punto di vista ad un arbitro (o ad un collegio arbitrale), ovvero ad un soggetto privato, indipendente e qualificato come parte terza.
All’arbitro (o al collegio arbitrale) viene quindi affidato il compito di giudicare: la risoluzione della lite sarà per le parti una decisione vincolante.

Ricorrere all’arbitrato è una scelta che presenta diversi vantaggi. Tra i principali:

  • spese di gran lunga inferiori a quelle che si determinano ricorrendo alla giustizia ordinaria
  • tempi di attesa estremamente ridotti in virtù della mancanza dei vincoli formali e burocratici richiesti dal sistema giudiziale.

L’Arbitrato può essere classificato secondo vari criteri.

Relativamente alla modalità di svolgimento della procedura, se gli arbitri nel loro giudicare seguono le norme del Codice di Procedura Civile si di parla di arbitrato rituale e la statuizione finale, detta lodo, pur essendo simile, per forma, ad una sentenza, ne può assumere la forza soltanto attraverso un procedimento giurisdizionale: attraverso il deposito del lodo presso la cancelleria del giudice competente per territorio e la successiva pronunzia, da parte del giudice, di un decreto che lo dichiara esecutivo.

Qualora, invece, siano gli arbitri stessi a stabilire le modalità di svolgimento della procedura, si parla di arbitrato irrituale e la statuizione finale avrà efficacia negoziale.

In entrambi i casi la procedura può essere “amministrata” dalla Camera Arbitrale dei Dottori Commercialisti.

 

La clausola compromissoria

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Affinché l’arbitrato possa effettivamente avere il ruolo di metodo alternativo di risoluzione delle controversie sorte tra le parti, è necessario che sia stata predisposta per iscritto una “clausola arbitrale” – la cosiddetta “clausola compromissoria”- nel contratto siglato dalle stesse parti e oggetto della disputa.

La clausola arbitrale costituisce la fonte dell’arbitrato ed in esso sono indicati le controversie che possono essere oggetto di arbitrato, il tipo di arbitrato e le modalità di nomina degli arbitri. La clausola compromissoria può anche contenere la specifica del termine entro cui gli arbitri devono pronunciare il lodo arbitrale.

Senza la presenza di queste clausole arbitrali, le parti, una volta sorta una lite, possono comunque accordarsi nel lasciare che arbitri esamino e risolvano la loro disputa per mezzo di un diverso contratto conosciuto come “compromesso”.

Le clausole compromissorie statutarie devono obbligatoriamente prevedere che la nomina degli arbitri sia affidata ad un soggetto esterno alla società.
La Camera arbitrale, attraverso il proprio Segretario, gestisce un servizio di consulenza per i professionisti che intendono suggerire ai propri assistiti l’utilizzo della clausola arbitrale o del compromesso.

 
 

A chi si rivolge

Possono ricorrere all’arbitrato per risolvere una controversia:

Imprenditori

 

Consumatori

 


L'arbitro

Sia gli imprenditori, sia i consumatori possono ricorrere all’arbitrato per risolvere una controversia.

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L’arbitro è un esperto nella materia della controversia, nominato direttamente dalle parti, o, in mancanza, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale dei Dottori Commercialisti.

È un professionista esterno alla struttura, indipendente e neutrale rispetto alle parti in lite, che decide chi ha torto e chi ha ragione tramite un provvedimento finale, il lodo arbitrale, che ha gli stessi effetti della sentenza emanata da un giudice ordinario. Le parti che si affidano alla decisione di un arbitro scelgono un professionista esperto dello strumento arbitrale e dedicato alla risoluzione di quella specifica controversia. L’alta specializzazione e la profonda competenza tecnica sono, infatti, le caratteristiche di questo giudice privato.

Sono le parti stesse a stabilire la composizione dell’organo arbitrale in un arbitro unico o collegio arbitrale. Se tra le parti manca l’accordo circa il numero degli arbitri, il Tribunale arbitrale sarà composto da un unico professionista.

 

Il servizio offerto

La Camera arbitrale dei Dottori Commercialisti mette a disposizione la propria struttura per:

  • nominare gli arbitri secondo le indicazioni delle clausole compromissorie contenute nei contratti in generale e negli statuti societari in particolare;
  • svolgere la funzione di Cancelleria dell’arbitrato, nonché di supporto logistico e organizzativo per gli arbitri e le parti;
  • garantire trasparenza e sicurezza dell’iter procedurale;
  • garantire certezza nella determinazione dei costi della procedura stabiliti sulla base di tariffe predeterminate.

I costi del servizio

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I costi dei procedimenti arbitrali amministrati sono determinati secondo il seguente tariffario.

Le tariffe sono in vigore dal 1° gennaio 2004 e sono al netto di Iva e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti. Il diritto di registrazione fisso di € 60 verrà considerato come acconto sull’importo dovuto dall’attore per i diritti di procedimento a Suo carico ai sensi dell’ art. 7.2 del Regolamento della Camera Arbitrale.

Se non è determinato dalle parti né è altrimenti determinabile dagli atti del giudizio, il valore della controversia verrà determinato sulla base dell’equo apprezzamento della Camera Arbitrale.

Modalità di pagamento
I versamenti possono essere effettuati a mezzo assegno bancario intestato alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano oppure mediante bonifico bancario.

 

Normativa

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). L’arbitrato societario è regolato dal D.lgs. 5/03. In particolare, ai procedimenti arbitrali amministrati presso la Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, si applica il seguente regolamento.
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